Informativa per la segnalazione di presunti illeciti e irregolarità

(c.d. whistleblower)
Aggiornato al 27/11/2023

Sistema segnalazioni Whistleblowing

L’organizzazione ha adottato un proprio canale interno attraverso il quale possono essere inviate le segnalazioni whistleblowing, garantendo la riservatezza dell’identità dei segnalanti, delle altre persone coinvolte e del contenuto delle segnalazioni; è stato inoltre adottato un proprio atto organizzativo redatto in seguito all’entrata in vigore del D.Lgs. 24/2023 che ha interamente rivisto la disciplina in materia.

Chi può inviare le segnalazioni?

Le segnalazioni possono essere inviate da soggetti interni o esterni all’organizzazione, quali ad esempio dipendenti, collaboratori, lavoratori autonomi, tirocinanti, consulenti, fornitori, azionisti o persone con funzioni di amministrazione o controllo delle società, quali Consiglieri di
Amministrazione o componenti dei Collegi Sindacali.

Cosa si può segnalare?

Le segnalazioni, che dovranno essere il più circostanziate possibile, riguardano violazioni di legge che ledono l’interesse pubblico o l’integrità della società.
Non sono segnalazioni whistleblowing e non saranno, quindi, prese in considerazione:

  • Contestazioni, rivendicazioni o richieste personali relative al proprio rapporto di lavoro (da inviare alle funzioni del Personale di competenza)
  • Reclami relativi a disservizi della società (da inviare alle dedicate funzioni aziendali)

Canale interno di segnalazione – da utilizzare in via prioritaria

Le segnalazioni possono essere inviate a:
Nicola Cavallini c/o SET Via C. Nepote, 10 – 37131 VERONA
In alternativa presso la sede dell’azienda è disponibile una cassetta raccolta lettere.

Canale esterno di segnalazione e divulgazione pubblica

  • Canale esterno gestito dall’Autorità Nazionale Anti Corruzione (ANAC) (disponibile al seguente sito https://www.anticorruzione.it/-/whistleblowing): i segnalanti vi possono ricorrere in via residuale e solo in determinate ipotesi indicate nell’atto organizzativo
  • Divulgazione pubblica mediante stampa o social network: i segnalanti vi possono ricorrere in via ulteriormente residuale e solo in determinate ipotesi indicate nell’atto organizzativo